Il Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. “Decreto Fisco Lavoro”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha apportato, con le prescrizioni contenute nell’articolo 13, alcune novità al D.Lgs. 81/2008 (il c.d. “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”). Una delle principali novità riguarda proprio la figura del preposto. È stato, innanzitutto, precisato all’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 che il datore di lavoro ed i dirigenti “devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”, proseguendo “i contratti e gli accordi collettivi possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo”. E all’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, tra gli obblighi in capo al preposto è stato inserito anche quello di “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali (…) e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, il preposto deve, altresì, “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”. Peraltro, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni altra condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, “se necessario”, il preposto deve interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, informare tempestivamente il datore di lavoro e il dirigente delle non conformità rilevate.
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