Il 26 ottobre 2021, il Senato ha dato il via libera definitivo al Disegno di Legge per le pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Il Provvedimento, nell’apportare modifiche al Codice pari opportunità, pone in capo alle imprese con oltre 50 dipendenti l’obbligo di redigere il rapporto biennale sulla situazione occupazionale maschile e femminile e sulle differenze retributive tra generi. Il rapporto deve essere redatto in modalità telematica, attraverso la compilazione dell’apposito modulo disponibile su sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. Per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti tale adempimento è su base volontaria. Dal prossimo 1° gennaio viene istituita la “certificazione di parità di genere” per attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Per l’anno 2022 alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero è determinato in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa sopra citato di 50 milioni di euro. Non da ultimo viene ridefinito il concetto di “discriminazione”, considerando tale ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che – in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti – pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.
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