La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 170 del 7 gennaio 2025, è stata chiamata a pronunciarci sulla legittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore disabile.
In particolare, un lavoratore disabile ha impugnato la sentenza con cui la Corte di Appello aveva ritenuto che l’applicazione dello stesso periodo di comporto sia per i lavoratori normodotati che per quelli disabili non costituisse discriminazione indiretta.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha osservato che il datore di lavoro, pur essendo pienamente consapevole della condizione di disabilità del dipendente, ha proceduto con il licenziamento per superamento del periodo di comporto applicando lo stesso criterio previsto per i lavoratori senza disabilità, senza però approfondire se le assenze fossero riconducibili alla specifica condizione del lavoratore.
I Giudici di legittimità, in conclusione, ritenendo fondate le censure sollevate dal dipendente, hanno accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata.
La Corte inoltre ha offerto infine un interessante spunto di riflessione, sottolineando «l’esigenza che la contrattazione collettiva, in modo esplicito, disciplini la questione del comporto per i lavoratori disabili avendo riguardo alla condizione soggettiva, non risultando di per sé sufficiente il rilievo dato alle ipotesi di assenze determinate da particolari patologie o connotate da una certa gravità».
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