L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, ha fornito indicazioni operative per il rilascio di provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Le indicazioni – si legge nella nota operativa – traggono spunto dall’esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse nel tempo anche alla luce dell’evoluzione tecnologica degli strumenti adottabili tenendo, altresì, conto degli orientamenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’INL ha, tra le altre, precisato che:
- l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA/RSU. La procedura autorizzatoria, infatti, risulta essere solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata alla dimostrazione dell’assenza della RSA/RSU;
- l’installazione di tale strumentazione non può essere giustificata da un eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori interessati. In questo caso l’installazione non solo sarebbe illegittima ma anche penalmente sanzionata;
- le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL possono presentare una sola istanza di autorizzazione;
- le imprese ubicate in diverse province, in alternativa alla stipulazione di singoli accordi con le RSA/RSU, possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l’art. 4 della L. n. 300/1970 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori: (i) nell’ipotesi di costituzione di una nuova azienda che al momento dell’istanza non ha in forza lavoratori ma che prevede di avvalersi di personale non appena avviata l’attività, può presentare l’istanza per l’autorizzazione indicando il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività medesima; (ii) nell’ipotesi in cui l’azienda già in esercizio con un impianto legittimamente installato e funzionante ma senza lavoratori, intenda assumere del personale può presentare istanza ma deve – contestualmente – attestare la disattivazione dell’impianto che sarà messo in funzione solo successivamente all’eventuale provvedimento autorizzativo.
La nota in commento chiarisce anche le modalità di utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione. L’INL, riferendosi espressamente alle conclusioni che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha nel tempo condiviso sul tema, richiama le prescrizioni fornite dall’Autorità circa le modalità di configurazione dei sistemi. Questi ultimi, infatti, devono:
- escludere il monitoraggio continuo del lavoratore;
- consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite;
- consentire la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro;
- effettuare i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali;
- prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.
L’INL chiarisce, altresì, che la procedura imposta dall’art. 4 della L. 300/1970 si applica anche alle tipologie di lavoro in relazione alle quali sono normativamente estese le medesime tutele del lavoro subordinato tra cui rientrano le collaborazioni che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero organizzate anche qualora organizzate mediante piattaforme anche digitali.
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