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LO SAI CHE… Lo scorso 1° luglio è entrata in vigore la c.d. Riforma dello Sport?

Lo scorso 1° luglio è entrata in vigore la c.d. Riforma dello Sport, contenuta nel Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 recante per l’appunto il “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, originariamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021, n. 67.

Il cerchio sulla Riforma dello Sport si è chiuso lo scorso 4 settembre quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023, ovverosia il decreto correttivo bis della riforma sul lavoro sportivo.

La Riforma dello Sport è stata elaborata con l’obiettivo di superare la previgente disciplina contenuta nella Legge n. 91 del 23 marzo 1981 e di conferire così maggiore importanza al settore sportivo nell’ordinamento, garantendo l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nell’ambito del lavoro sportivo.

Tra le principali novità introdotte in materia giuslavoristica vi è il notevole ampliamento della figura del lavoratore sportivo.

In particolare, viene ora considerato lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.

Viene ricompreso nel novero anche ogni altro tesserato che svolga, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale

In base alla Riforma, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.

Al riguardo, è appena il caso di precisare che, nel contesto sportivo, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato “ordinario” assume carattere di specialità: ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano, ad esempio, le norme su impianti audiovisivi, licenziamento individuale e collettivo e sui rapporti di lavoro a termine.

In ambito professionistico, il rapporto di lavoro sportivo si presume di natura subordinata. Tale prestazione costituisce, invece, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: (i) l’attività oggetto del contratto sia svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni collegate tra loro in breve tempo, (ii) non sussista in capo allo sportivo alcun vincolo contrattuale per la partecipazione a sedute o allenamenti e (iii) la prestazione oggetto del contratto sia inferiore a 8 ore settimanali o 5 giorni mensili o 30 giorni annuali.

Notevole elemento di novità è poi rappresentato dalla espressa inclusione dei dilettanti nel novero dei lavoratori sportivi, la cui prestazione lavorativa si presume oggetto di un contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, al ricorrere dei seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: (i) la durata delle prestazioni oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive); (ii) le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti previsti dall’ordinamento sportivo nazionale.

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