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LO SAI CHE… dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore la nuova Legge di Bilancio?

Categorie: DLP Insights, Lo sai che | Tag: Legge di bilancio, diritto del lavoro

30 Gen 2024

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ha introdotto alcune novità rivolte a lavoratori e imprese.

Di seguito una sintesi delle previsioni di maggiore interesse in materia di lavoro e previdenza sociale:

Lavoro

  • Congedo parentale: l’indennità per il congedo parentale fruibile fino al sesto anno di vita del bambino viene aumentata, in alternativa tra i genitori e per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese (elevato all’80% per il solo 2024).
  • Assunzione di donne vittime di violenza: per le aziende private che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del c.d. “Reddito di libertà” è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi e i contributi INAIL, entro il limite massimo di 8.000 euro annui. Lo sgravio contributivo viene garantito per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per 12 mesi in caso di assunzione a termine, con incremento a 18 mesi in ipotesi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Previdenza

  • Quota 103: mantenuto anche per il 2024 il diritto alla pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”) per i lavoratori che al 31 dicembre 2024 abbiano un’età anagrafica pari a 63 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.
  • APE sociale: estesa, per tutto il 2024, l’indennità APE sociale, con innalzamento del requisito anagrafico a 63 anni e 5 mesi (anziché 63 anni) e mantenimento di quello contributivo.
  • Opzione Donna: innalzato da 60 a 61 anni di età il requisito anagrafico necessario per l’accesso.
  • Premi di risultato: opera anche per il 2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte a titolo di premi di risultato.
  • Fringe benefit: per il 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro (innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli): (i) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti; (ii) le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo per la prima casa.

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