Nell’ottica di garantire un adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure finalizzate a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l’art. 24 del D.Lgs. 151/2015 regolamenta l’istituto delle ferie/riposi solidali. In particolare, viene prevista la possibilità per tutti i lavoratori di cedere a titolo gratuito ai propri colleghi i riposi e le ferie maturati per consentire loro di assistere i figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute. Oggetto di cessione possono essere (i) i periodi di ferie annuali retribuite eccedenti le 4 settimane nonché (ii) le ore eccedenti il necessario riposo giornaliero di “undici ore (…) ogni 24 ore” e quelle eccedenti le “ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero” di cui al D.Lgs. 66/2003. Le relative misure, condizioni e modalità di cessione sono di norma stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto comunque di quanto previsto in materia di ferie e riposi dal summenzionato D.Lgs. 66/2003. In ogni caso tali sistemi solidaristici, data la loro natura e tenuto conto della definizione fornita dall’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 di “contratti collettivi”, possono essere istituiti anche mediante accordi a livello aziendale. Ciò, a condizione che i predetti accordi apportino condizioni migliorative o tendano ad ampliare il campo di applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015, anche relativamente alle condizioni dei lavoratori che dovessero beneficiare della cessione delle ferie ovvero dei riposi da parte dei colleghi.