Il datore di lavoro può, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. nella sua “nuova” formulazione, sottoscrivere in “sede protetta” con il dipendente un accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento nonché della relativa retribuzione. Ciò nell’interesse del lavoratore con riferimento (i) alla conservazione del posto di lavoro o (ii) all’acquisizione di una diversa professionalità o ancora (iii) al miglioramento delle condizioni di vita.