Il licenziamento per riduzione del personale o il licenziamento per giustificato motivo oggettivo esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della Legge n. 68/1999, è annullabile qualora, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non risulti rispettata la quota d’obbligo in relazione ai lavoratori rimanenti in organico.