Ai sensi dell’art. 1, commi 40 e 41, della Legge n. 92/2012 (cd Riforma Fornero) il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare ex art. 7 della Legge n. 300/1970 oppure all’esito del procedimento obbligatorio di conciliazione ex art. 7 della Legge n. 604/1966 produce effetto, retroattivamente, dal giorno della comunicazione con cui il procedimento stesso è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Gli effetti retroattivi non incidono sui termini di effettuazione dell’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego.