Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 81/2015 i datori di lavoro possono assumere i soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i soggetti di titolari di P. IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo a condizione che: (i) i lavoratori interessati firmino un verbale di conciliazione in sede protetta; (ii) nei dodici mesi successivi all’assunzione i datori di lavoro stessi non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per motivi disciplinari. L’assunzione a tempo indeterminato comporta l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto, fatto salvo gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.