Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono state introdotte in Italia misure per garantire la pubblica sicurezza, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro a fronte della diffusione del Covid-19. In questo contesto, è stato introdotto, per coloro che svolgono un’attività lavorativa, formativa o di volontariato, per accedere ai luoghi di lavoro l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (“Green Pass”) a dimostrazione del completamento del ciclo vaccinale, della guarigione o dell’esito negativo del tampone nelle ultime 48/72 ore. Non si è trattato inizialmente di un obbligo di vaccinazione, ma dell’obbligo per i lavoratori (autonomi o subordinati) di dimostrare di essere in possesso dei requisiti descritti per rendere la prestazione lavorativa. Questa misura è stata estesa fino al 31 marzo 2022.
Il Governo italiano, con Decreto-legge 1/2022, ha introdotto l’obbligo vaccinale quale condizione di accesso al luogo di lavoro per i lavoratori che abbiano una età pari o superiore ad anni 50 – obbligo già previsto per i lavoratori del settore sanitario e dell’intero comparto scuola -. In particolare, fino al 15 giugno 2022 è richiesto il possesso e l’esibizione del Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione o guarigione (“Green Pass Rafforzato”). Tale obbligo è rivolto ai cittadini italiani e ai cittadini UE residenti in Italia.
Fino al 31 marzo 2022, chiunque entri in Italia, inoltre, deve presentare: a) il digital “Passenger Locator Form” (PLF), o b) il Certificato Covid europeo da cui risulti:
- l’avvenuta vaccinazione;
- l’avvenuta guarigione;
- l’avvenuta guarigione, più l’effettuazione della sola dose di vaccino prevista
- il risultato negativo di un test antigenico rapido o molecolare (effettuati rispettivamente 48 o 72 ore prima dell’ingresso in Italia).
Versione integrale pubblicata sulla rubrica mensile “La Bussola dell’Imprenditore” in collaborazione con AlteaLex Studio Legale Von Der Seipen.