Con sentenza 4 maggio 2015 n. 18444, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha statuito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) viola il dovere formativo su di esso gravante allorquando non svolga corsi di formazione ed informazione specifici sull’uso dei singoli processi produttivi (nella specie con riferimento ai macchinari utilizzati) e si limiti a tenere corsi di formazione generici sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale principio è stato affermato, in particolare, dalla vicenda di un lavoratore dipendente di una società in qualità di addetto al funzionamento di una pressa per scarti, deceduto nello svolgimento delle sue mansioni, segnatamente per schiacciamento. Dalle complesse risultanze istruttorie del primo grado emergeva che la pressa operava abitualmente in condizioni di palese pericolosità ed era prassi in azienda utilizzare tale macchina senza affrancare gli sportelli di sicurezza. Pertanto, a parere del Tribunale, si era trattato di un incidente collegato all’uso della pressa priva dei presidi di sicurezza proprio per le manomissioni che le erano state apportate. Orbene di questo evento, secondo il Tribunale, doveva, tra gli altri, rispondere il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) stante la posizione di garanzia ad esso riferibile e il conclamato difetto di vigilanza di cui egli era risultato responsabile e che aveva fatto sì che non venisse eliminata la situazione di pericolo che aveva dato luogo al predetto incidente. La Corte d’Appello successivamente adita ha considerato corretta la ricostruzione effettuata in primo grado e confermato inter alia la responsabilità imputata al responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Quest’ultimo, nel ricorrere in Cassazione (unitamente agli altri imputati) avverso la decisione della Corte d’Appello, ha asserito, tra le altre cose, di aver debitamente assolto al dovere di formazione, rientrante tra gli obblighi basilari previsti dalla legge per la funzione, tramite la tenuta, anche nei confronti della vittima, di corsi di formazione. A suo dire detti corsi non dovevano estendersi alle informazioni sullo specifico funzionamento dei singoli macchinari, di prassi fornite dai lavoratori più esperti, e a compiti che non gli imponevano di essere quotidianamente presente sul luogo di lavoro. La Suprema Corte, nel rigettare tale eccezione, ha osservato che il venir meno agli obblighi di continua collaborazione e segnalazione delle situazioni di rischio nonché la violazione del dovere formativo, che avrebbe dovuto comprendere non solo la effettuazione di corsi generici sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche la specifica informazione e formazione sull’uso dei macchinari utilizzati (mai avvenuta), rappresenta condizione necessaria e sufficiente a generare la corresponsabilità dell’RSPP nell’infortunio mortale occorso alla vittima. Secondo la Suprema Corte, detto evento è, in sostanza, riconducibile ad una situazione pericolosa che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare e, anche tramite specifica formazione sugli interessati, contribuire a prevenire.
Fonte:
Il Quotidiano del Lavoro
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