La Riforma del Processo Civile, (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) estenderà, con decorrenza dal 30 giugno 2023, la procedura di “negoziazione assistita” alle controversie di lavoro.
A partire da tale data, infatti, datore di lavoro e dipendente, ove assistiti da avvocati o consulenti del lavoro, potranno stipulare verbali di conciliazione definitivi e non impugnabili (in gergo definiti “tombali”) senza dunque dover ratificare l’accordo raggiunto dinanzi alle commissioni di conciliazione o agli organismi previsti dagli artt. 410 e ss. cod. proc. civ.
Per quanto attiene agli aspetti procedurali, così come già avviene oggi per le controversie civili rientranti nell’ambito di applicazione della negoziazione assistita, la procedura potrà essere attivata con la sottoscrizione, tra le parti interessate da una controversia, di una convenzione con la quale esse si impegnano a cooperare per ricercare una risoluzione amichevole della lite con l’assistenza di professionisti abilitati.
La convenzione dovrà prevedere, oltre all’oggetto della controversia, un termine per l’espletamento della procedura (non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi), prorogabile per ulteriori trenta giorni previo accordo tra le parti in tal senso.
Analogamente al rito civile ordinario, la procedura potrà essere avviata anche ad istanza di una sola delle parti, mediante invito scritto rivolto all’altra parte a stipulare la predetta convenzione, con l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni o il rifiuto di aderirvi potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio.
L’accordo eventualmente raggiunto nell’ambito della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi professionisti, avrà valore definitivo e costituirà (al pari delle sentenze anche non definitive, nonché dei verbali di conciliazione oggi sottoscritti nelle sedi previste dagli artt. 410 e ss. cod. proc. civ. e ritualmente depositati) titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. L’accordo dovrà essere trasmesso, a cura di una delle due parti, ad una commissione di certificazione istituita ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, entro i dieci giorni successivi.
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