Con la sentenza n. 20239 del 14 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del
licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato in presenza di un patto di
prova nullo, statuendo che nei confronti dei dipendenti soggetti alla disciplina delle c.d. “tutele
crescenti” (i.e., dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015) trova applicazione esclusivamente la
tutela indennitaria e non la reintegra in servizio. La Suprema Corte, nel sostenere la propria
decisione, ha rimarcato come la riforma dei licenziamenti introdotta dal c.d. Jobs Act abbia
circoscritto il rimedio della tutela reale al solo ambito del licenziamento disciplinare e, in
particolare, al solo caso in cui sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale
contestato al lavoratore, concludendo pertanto che, data la residualità della tutela reale
nell’impianto normativo del Jobs Act, ai licenziamenti intimati durante il periodo di prova in
presenza di un patto nullo si applichi esclusivamente il rimedio indennitario economico.