De Luca & Partners

Niente reintegra in caso di patto di prova nullo (Newsletter Norme & Tributi n. 171 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Luca Cairoli)

Con la sentenza n. 20239 del 14 luglio 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del

licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato in presenza di un patto di

prova nullo, statuendo che nei confronti dei dipendenti soggetti alla disciplina delle c.d. “tutele

crescenti” (i.e., dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015) trova applicazione esclusivamente la

tutela indennitaria e non la reintegra in servizio. La Suprema Corte, nel sostenere la propria

decisione, ha rimarcato come la riforma dei licenziamenti introdotta dal c.d. Jobs Act abbia

circoscritto il rimedio della tutela reale al solo ambito del licenziamento disciplinare e, in

particolare, al solo caso in cui sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale

contestato al lavoratore, concludendo pertanto che, data la residualità della tutela reale

nell’impianto normativo del Jobs Act, ai licenziamenti intimati durante il periodo di prova in

presenza di un patto nullo si applichi esclusivamente il rimedio indennitario economico.

Exit mobile version