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Al via la riforma della crisi di impresa: riflettori puntati sugli statuti e sugli assetti organizzativi delle Srl

Categorie: DLP Insights, Normativa | Tag: statuto, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, collegio sindacale, revisore

28 Mar 2019

Dal 16 marzo 2019, sono entrate in vigore alcune delle misure contenute nel D.Lgs. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il successivo 14 febbraio, il quale, in attuazione della legge delega 155 del 19 ottobre 2017, introduce il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (il “CCII”).

 

Nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.

 

Al netto di una serie di disposizioni attuative che dovranno essere emanate – ed in attesa che gran parte delle riforme entrino in vigore, 18 mesi dopo la pubblicazione in G.U. (e dunque il 14 agosto 2020) – in forza dell’art. 389 del CCII viene, infatti, anticipata l’entrata in vigore, tra gli altri, dell’art. 379 che, modificando l’art. 2477 cod. civ., disciplina la “nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.”.

 

Orbene dal 16 marzo 2019 la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria qualora la S.r.l.:

  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni (rispetto ai precedenti € 4.400.000),
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (rispetto ai precedenti € 8.800.000),
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (rispetto alle precedenti 50 unità).

 

Tale obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

 

Oltre a qualsiasi interessato, potrà segnalare eventuali inadempimenti il conservatore del registro delle imprese, affinché la nomina dell’organo di controllo avvenga d’ufficio.

 

Interessante rilevare come, secondo una stima di Bankitalia, siano circa 140.000 le S.r.l. che potrebbero essere impattate dall’obbligo di nomina anzidetto.

 

Da quanto sopra ne consegue che le S.r.l., le quali nel proprio Statuto hanno fatto:

  • generico riferimento ai “casi/criteri di legge” che rendono obbligatori la nomina di organo di controllo o revisore, ovvero generico riferimento ai parametri ex art. 2477 cod. civ., non dovranno modificarlo; invece
  • riferimento espresso ai parametri di cui all’art. 2435 bis cod. civ., che attualmente non vengono più richiamati, saranno tenuti a farlo.

 

Ancora, nel dettaglio, a livello di assetto organizzativo (e dunque, nello statuto), si potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

  • nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
  • nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all’organo sindacale il compito della revisione;
  • nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile) e non dell’organo sindacale: in questo caso, il controllo di legalità è svolto dai soci.

 

È giusto evidenziare come la ratio sottesa all’intera riforma, e dunque al CCII, risieda (i) nel potenziamento degli strumenti di anticipazione della crisi, da una parte, (ii) nella preservazione del “going concern” (della “continuità aziendale”, come voluto a livello transnazionale) e (iii) nello stralcio del debito, unito alla discontinuità gestionale, dall’altra.

 

Conclusioni

 

E’ sicuramente da accogliere positivamente una riforma che è intesa a favorire una maggiore consapevolezza e “responsabilizzazione” dell’imprenditore (concetto di derivazione europea, similmente a quanto avvenuto col noto GDPR e la riforma in tema di protezione dei dati personali). Tuttavia sarà da verificare in futuro se il nuovo “limite dei 10 dipendenti” non rischierà di incentivare pratiche elusive, e dunque l’atomizzazione di realtà aziendali, spesso già di dimensioni ridotte in Italia.

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