Il socio di una S.r.l. commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare, per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti INPS e, per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori. Non è censurabile dal punto di vista costituzionale il D.L. n.78/2010 (articolo 12, comma 11) che ha stabilito l’inapplicabilità del principio dell’attività prevalente per decidere qual è il fondo destinatario della contribuzione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/2012, ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Genova.