È stato pubblicato, lo scorso 30 marzo, il D.Lgs. 38/2017, relativo alla lotta alla corruzione nel settore privato. Questa manovra legislativa tende ad estendere il novero dei soggetti attivi autori del reato di cui all’art. 2635 cod. civ., includendovi, oltre a coloro che rivestono effettivamente ruoli apicali di amministrazione e controllo all’interno dell’azienda, tutti quei soggetti che vi svolgono comunque funzioni direttive. Vengono, altresì, ampliate le condotte passibili d’essere assoggettate a sanzione, facendovi rientrare, tra le altre, (i) la mera sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto interno alla società nonché (ii) l’offerta di denaro o altra utilità non dovute da parte del soggetto estraneo a personale interno affinché questi compia o ometta di compiere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La normativa interviene anche sul testo del D.Lgs n. 231/2001, modificando la lettera s-bis dell’art. 25-ter, comma 1. Nella specie (i) sono state aggravate le sanzioni pecuniarie già previste per il reato presupposto di “Corruzione tra privati”, che vanno ora da un minimo di 400 fino ad un massimo di 600 quote; ed (ii) è stato introdotto il reato presupposto di “istigazioni alla corruzione tra privati”, le cui sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 200 ad un massimo di 400 quote. Si applicano in entrambi i casi, altresì, le sanzioni interdittive. Pertanto, i Modelli di organizzazione gestione e controllo, già implementati, dovranno essere adeguati al fine di non incorrere nelle summenzionate sanzioni.