Il D. Lgs. n. 23/2015 ha apportato rilevanti modifiche in tema di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, limitando fortemente il diritto alla reintegrazione dei dipendenti assunti a partire dal 7 marzo 2015 in caso di illegittimità del recesso. Il decreto stabilisce, infatti, che nell’ipotesi di provvedimento disciplinare, il lavoratore avrà diritto a essere reintegrato «esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento». In pratica, secondo le norme appena approvate, la reintegrazione sarà possibile solo qualora sia dimostrato che il fatto materiale contestato in realtà non è avvenuto (o è avvenuto per opera altrui). In tutti gli altri casi, ivi compreso quello in cui il giudice ritenga il fatto, seppur provato, non così grave da giustificare il licenziamento (ad esempio, nel caso del furto, per mancanza di dolo ovvero per il modico valore del bene sottratto), vi sarà soltanto il riconoscimento di un’indennità risarcitoria crescente in funzione dell’anzianità di servizio (2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, con un massimo di 24 mensilità).