La riforma al contratto a termine a cura del D. L. 34/2014 impone, come noto, il rispetto del limite di utilizzo per questi rapporti, fissato dal contratto collettivo di riferimento. In assenza di disposizioni collettive, il limite rimane pari al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con previsione di un periodo transitorio, in scadenza al 31 dicembre, concesso ai datori di lavoro per adeguarsi al predetto limite percentuale relativamente all’anno 2014. In questo scenario, è bene ricordare che in alcuni casi la stabilizzazione del contratto a termine può garantire la fruizione di importanti benefici contributivi, quali ad esempio: (i) un incentivo pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (per un massimo di 650 euro), per la durata di 12 mesi, in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine stipulati con soggetti “svantaggiati” di età compresa tra 18 e 29 anni; (ii) il prolungamento della riduzione del 50% dei contributi a carico del datore fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; (iii) il prolungamento di ulteriori 12 mesi degli incentivi per le assunzioni a termine di lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 2. L. 223/1991.