Con l’approvazione al Senato del decreto legge “Milleproroghe” slittano i termini per impugnare i licenziamenti. La norma approvata al Senato dispone, infatti, che, “in sede di prima applicazione”, le nuove disposizioni relative al termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento acquistino efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011 anziché dal 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della L. n. 183/10 (cd. “Collegato Lavoro”). L’intenzione dichiarata del Legislatore consiste nel “congelare” per tutto il 2011 i nuovi termini di decadenza previsti dal Collegato Lavoro (60 giorni per l’impugnazione, 270 per il deposito del ricorso) per i licenziamenti e per l’impugnativa di contratti a termine, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, trasferimenti, cessioni di azienda, rapporti di somministrazione. Ne consegue che verranno applicate le vecchie regole per cui il licenziamento dovrà essere impugnato stragiudizialmente entro 60 giorni ma l’impugnazione non diventerà inefficace se non seguita, nei successivi 270 giorni, dal deposito del ricorso al Giudice del Lavoro. I contratti a termine che verranno a scadenza dopo l’approvazione definitiva del D.L. Milleproroghe e prima del 31 dicembre 2011 non dovranno né essere impugnati entro 60 giorni né scatterà alcun successivo termine di 270 giorni. Al contrario, per i contratti a termine scaduti prima dell’entrata in vigore del Collegato (24 novembre 2010) e che avrebbero dovuto essere impugnati entro il 24 gennaio 2011 rimane ferma tale decadenza.