De Luca & Partners

D.L. N. 98/2011: PER DIRIGENTI ED APPRENDISTI TAGLIO AI SUSSIDI ANTI-CRISI

L’art. 18, comma 2, del D.L. n. 98/2011 ha abrogato il comma 10-bis dell’art. 19 del D.L. n. 185/2008 che prevedeva l’estensione dell’indennità di mobilità anche ai lavoratori non destinatari dei trattamenti ordinari ex art. 7 della L. n. 223/1991. Pertanto, è stata soppressa la mobilità in deroga per apprendisti, dirigenti, lavoratori somministrati, a chiamata, a tempo determinato, stagionali e saltuari, nonché per i lavoratori licenziati da studi professionali, così come l’applicazione della normativa sulla disoccupazione ordinaria, limitatamente alla contribuzione figurativa (otto mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e dodici mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni). Ciò, nonostante tali strumenti fossero stati prorogati per gli anni 2010 e 2011.
È stato, tuttavia, previsto che il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, possa erogare un trattamento aggiuntivo – nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione –, per un numero di mensilità pari alla durata dell’indennità di disoccupazione –ai lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i medesimi siano percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.
Exit mobile version