Con il messaggio n. 4774/2014, l’INPS ha precisato che il termine di decadenza triennale per chiedere la verifica e la correzione dell’importo di pensione decorre dalla data di ricezione da parte del pensionato del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico o, laddove non disponibile, quella di riscossione del primo rateo di pensione. Nel messaggio si è altresì specificato che le disposizioni in materia di decadenza previdenziale triennale trovano applicazione esclusivamente per le prestazioni riconosciute dall’INPS dal 6 luglio 2011.