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DECRETO MONTI: RIFORMA DELLE PENSIONI

Categorie: DLP Insights, Normativa

07 Dic 2011

Il Decreto Legge n. 201/2011 riguardante le disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (cd. “Decreto Monti”), varato in data 4 dicembre 2011 ed in vigore dal 6 dicembre 2011, contiene al suo interno anche la riforma delle pensioni. Di seguito, sinteticamente, le principali novità.

  • Sistema di calcolo contributivo: estensione a tutti i contribuenti del sistema di calcolo contributivo della pensione con il metodo pro rata.
  • Pensione di anzianità: abolizione delle pensioni di anzianità (ossia quelle che attualmente erano previste con il sistema delle cd. “quote”); pertanto, dal 2012 si potrà accedere solo alla pensione di vecchiaia ovvero a quella anticipata.
  • Pensione di vecchiaia: la pensione di vecchiaia si raggiungerà al compimento dei 66 anni di età anagrafica e  di un’anzianità contributiva minima di 20 anni.
  • Pensione anticipata: possibilità di uscita anticipata al raggiungimento di 42 anni e 1 mese di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, per il 2012; qualora l’uscita avvenisse prima dei 62 anni di età anagrafica verrà applicata una penalizzazione del 2% per ogni anno di anticipo.
  • Lavoratrici del settore privato: possibilità per le donne del settore privato di accedere alla pensione di vecchiaia con 62 anni di età anagrafica che, con aumenti progressivi, arriverà a 66 anni nel 2018.  
  • Finestre: coincidenza tra momento di maturazione dei requisiti per il pensionamento e percezione del trattamento economico (abolizione del sistema delle “finestre”). 
  • Esclusioni: applicazione delle vecchie disposizione ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, nonché – nei limiti del numero di 50.000 e ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 – ai lavoratori collocati in mobilità ovvero in mobilità lunga, ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed ai lavoratori in esonero dal servizio.   

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