De Luca & Partners

DIRIGENTI: FUORI COMPUTO DEI CONTRATTI A TERMINE (IL SOLE 24 ORE, 21 GIUGNO 2014, PAG. 19)

I contratti a termine stipulati con i dirigenti non sono computabili ai fini della percentuale di contingentamento, pari al 20%, introdotta dal c.d. "Jobs Act". L’inapplicabilità ai dirigenti della disciplina generale comporta, poi, che possano essere instaurati tra le stesse parti più contratti di lavoro a termine (ferma la durata massima quinquennale), senza l’osservanza di alcun arco temporale tra un contratto e l’altro e senza che possa essere invocata dal dirigente alcuna maggiorazione retributiva in ipotesi di superamento del limite di durata; quanto alla sanzione della conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevista dall’articolo 5, comma 2, se è vero che è possibile sostenerne l’esclusione è altresì vero che per via giudiziale potrà comunque essere accertata la conversione a tempo indeterminato secondo i principi generali. Con riferimento al recesso lo stesso è sempre possibile ante tempus – ossia prima della scadenza naturale del termine apposto al contratto dalle parti – in presenza di una giusta causa, mentre il recesso ordinario, ovvero privo di giusta causa, è prerogativa esclusiva del dirigente nell’ambito di contratti superiori al triennio e a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dall’inizio del rapporto.
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