Entra in vigore oggi la normativa (art. 16 L. 161/2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 261 dello scorso 10 novembre) che ha incluso i dirigenti e le loro organizzazioni sindacali tra i soggetti a cui si applica la procedura di licenziamento collettivo. Si ricorda che la L. 223/1991 ha sempre escluso i manager dall’ambito di applicazione di questa procedura, considerata incompatibile con il rapporto fiduciario che lega questi lavoratori all’azienda. La sentenza della Corte di giustizia Europea del 13 febbraio scorso ha però ritenuto illegittima questa scelta e, di conseguenza, la L. 161/2014 ha modificato in più parti la normativa vigente. Dopo il restyling normativo sono cambiati, innanzitutto, i criteri calcolo dell’organico: i dirigenti devono, oggi, essere conteggiati sia nel calcolo dei 5 lavoratori per i quali l’impresa intende procedere al licenziamento, sia nel calcolo dell’organico che determina il superamento della soglia dei 15 dipendenti. Cambiano poi anche le regole da applicare per dare avvio alla procedura: la lettera con la quale si comunica l’intenzione di procedere al licenziamento collettivo deve essere inviata anche alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per il personale dirigenziale. Considerando che la nuova normativa ipotizza lo svolgimento di «appositi incontri», si presume che possano svolgersi anche tavoli separati, fermo restano l’obbligo di rispettare i termini e le procedure di legge. Per quanto riguarda il regime di impugnazione, la riforma precisa che licenziamento del dirigente intimato senza forma scritta è soggetto alla regole del licenziamento orale, e che per l’impugnazione del recesso si applicano i termini fissati dal cosiddetto collegato lavoro (impugnazione in via stragiudiziale entro 60 giorni, e in via giudiziale nei successivi 180 giorni). Novità sono previste anche in tema di sanzioni: in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Continuano, invece, a non applicarsi nei confronti dei dirigenti le norme in materia di contributo di ingresso, iscrizione nelle liste di mobilità e godimento dei relativi trattamenti. Pertanto, anche se saranno inclusi nella procedura, i dirigenti non avranno, al termine di questa, alcun diritto in merito al trattamento di mobilità.