Il Decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015 ed entrato in vigore il successivo 24 settembre, ha riscritto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in tema di controlli a distanza. In particolare, è stata prevista la possibilità per il datore di lavoro di raccogliere informazioni (i) dagli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e (ii) dai mezzi di registrazione degli accessi e delle presenze senza accordo sindacale o autorizzazione amministrativa (confermata, invece, per gli impianti audiovisivi e per gli altri strumenti che consentono un controllo a distanza dell’attività lavorativa). L’unico obbligo è il rispetto della disciplina in materia di privacy. Le informazioni raccolte sono così utilizzabili a tutti i fini, ivi inclusi quelli disciplinari, connessi al rapporto di lavoro. Va rilevato che ad una lettura attenta della norma, le aziende saranno sì esentate nei limiti di cui sopra dalla procedura autorizzativa ma, visto l’obbligo informativo di cui si è appena detto, non potranno esimersi dal redigere (o rivedere) policy aziendali che introducano puntuali disposizioni sull’utilizzo degli strumenti di lavoro, oltre a rilasciare idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.