Il 22 luglio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 136 che ha ridefinito la disciplina del distacco transfrontaliero. Il decreto legislativo, di attuazione della direttiva UE 67/2014, fronteggia tutte le ipotesi di distacco irregolare, favorendo la cooperazione tra gli Stati nell’accertamento dell’autenticità degli stessi. La normativa si applica alle imprese presenti all’interno dell’UE che distaccano uno o più lavoratori in Italia presso un’altra impresa, comprese le agenzie di somministrazione di lavoro e i casi di mobilità interna all’azienda stessa. Il potente meccanismo sotteso al decreto si struttura su un insieme di poteri di iniziativa deferiti agli organi di vigilanza. Si fa riferimento a indagini volte, tra le altre, a verificare: il luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale – amministrativa e ove è registrata; il luogo ove i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati; la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato da cui è stato distaccato. Se il distacco dovesse risultare non autentico, il lavoratore verrà considerato alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, prevedendosi inoltre sanzioni pecuniarie non indifferenti in capo sia al distaccante che al distaccatario. Sembrerebbe, allora, oramai tramontata la stagione che vedeva nelle “triangolazioni abusive di personale” un valido meccanismo volto a bypassare la gravosità dei regimi contributivi nostrani.