Lo schema di decreto legislativo 296/2016 ridefinisce la disciplina del distacco transfrontaliero, ponendosi quale ostacolo alle c.d. “triangolazioni abusive di personale”, spesso utilizzate dagli imprenditori per beneficiare di regimi contributivi più vantaggiosi. Lo schema di decreto, predisposto ai fini del recepimento della direttiva UE 67/2014 (il termine di recepimento è fissato al 18 giugno 2016), oltre a incoraggiare la cooperazione fra gli Stati, conferisce un insieme di poteri agli organi di vigilanza al fine di fronteggiare eventuali condotte “fraudolente” delle società. Nella specie detti organi possono intraprendere iniziative volte a verificare la genuinità del distacco, indagando sia sul modus operandi dell’azienda che sulle caratteristiche proprie del singolo lavoratore, volgendo lo sguardo, in particolare, al luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale – amministrativa e ove è registrata, al luogo in cui i lavoratori sono stati assunti e quello da cui sono distaccati, alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, alla data di inizio del distacco. Lo schema di decreto legislativo, infine, prevede obblighi di informazione nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con pesanti sanzioni pecuniarie in caso di mancato assolvimento. In definitiva, lo schema in esame fa ben sperare in una nuova stagione per i distacchi transfrontalieri “autentici”.