Con l’approvazione definitiva da parte della Camera il decreto sul lavoro n. 34/2014 è diventato legge.
In sintesi, i contratti a termine non richiedono più una specifica causale e potranno avere una durata massima di 36 mesi, comprensiva di rinnovi, di eventuali proroghe – che potranno essere al massimo cinque – ed inclusi i periodi di missione per somministrazione a tempo determinato.
Sempre in materia di contratti a tempo determinato, il numero complessivo degli stessi non può superare il 20% di quelli a tempo indeterminato e in caso di violazione il datore di lavoro sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari al 20% o al 50% della retribuzione a seconda che il numero dei lavoratori eccedenti sia rispettivamente pari a uno o a più di uno.
In materia di diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (riconosciuto a coloro che nei dodici mesi precedenti abbiano prestato attività lavorativa per almeno sei mesi con riferimento alle stesse mansioni), si precisa che il congedo di maternità concorre a determinare il periodo utile alla maturazione del predetto diritto e le lavoratrici in questione godono del diritto di precedenza anche per assunzioni a tempo determinato.
In tema di apprendistato, si riduce al 20% la quota di stabilizzazione obbligatoria nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione (applicabile alle aziende con oltre 50 addetti) e permane l’obbligo del piano formativo scritto.
In sintesi, i contratti a termine non richiedono più una specifica causale e potranno avere una durata massima di 36 mesi, comprensiva di rinnovi, di eventuali proroghe – che potranno essere al massimo cinque – ed inclusi i periodi di missione per somministrazione a tempo determinato.
Sempre in materia di contratti a tempo determinato, il numero complessivo degli stessi non può superare il 20% di quelli a tempo indeterminato e in caso di violazione il datore di lavoro sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa pari al 20% o al 50% della retribuzione a seconda che il numero dei lavoratori eccedenti sia rispettivamente pari a uno o a più di uno.
In materia di diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (riconosciuto a coloro che nei dodici mesi precedenti abbiano prestato attività lavorativa per almeno sei mesi con riferimento alle stesse mansioni), si precisa che il congedo di maternità concorre a determinare il periodo utile alla maturazione del predetto diritto e le lavoratrici in questione godono del diritto di precedenza anche per assunzioni a tempo determinato.
In tema di apprendistato, si riduce al 20% la quota di stabilizzazione obbligatoria nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione (applicabile alle aziende con oltre 50 addetti) e permane l’obbligo del piano formativo scritto.