Con nota n. 5056/2013, l’INAIL ha chiarito che il datore di lavoro è obbligato a fornire all’Ente tutte le notizie relative alla valutazione dei rischi per favorire l’istruttoria delle pratiche di malattie professionali, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 19 T.U., pari ad Euro 929.