L’Inail, con la circolare n. 52 del 23 ottobre scorso, ha dettato il quadro normativo dell’infortunio in itinere occorso al lavoratore sia durante la missione o la trasferta, sia nella stanza dall’albergo o durante il tragitto dall’hotel al luogo di lavoro. L’istituto, rispondendo a numerosi quesiti sulla qualificazione dell’infortunio in itinere o in attualità di lavoro, ha dettato gli elementi che devono essere presi in considerazione dal giudice al fine di verificare la sussistenza della copertura assicurativa, tra cui: la normalità del percorso, la mancanza di un servizio mensa interno o convenzionato (nell’ipotesi di infortunio avvenuto in pausa pranzo), la necessità di eventuali soste o deviazioni, la necessità del mezzo privato.