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INAIL: TIROCINI IN AZIENDA CON VINCOLO DI ASSICURAZIONE

L’INAIL, con nota n. 6295/2011, ha precisato che fra gli obblighi formali rimasti a carico del soggetto promotore di tirocini vi è quello previsto dall’art. 3, comma 1, del D.M. n. 142/1998 (attuativo dell’art. 18 della L. n. 196/1997) che impone di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi in una idonea compagnia di assicurazioni. Pertanto, l’art. 11 del D.L. n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) “nulla cambia sotto il profilo del regime assicurativo”, così come non rappresenta alcuna rivoluzione, bensì è un mero stimolo per garantire livelli minimi di prestazioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da parte delle Regioni, in linea con le previsioni costituzionali che affidano tale competenza alla sola legge dello Stato (art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione).
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