L’Inps, con messaggio n. 11019/2012, ha precisato che gli accordi di rinnovo non vanno depositati alla direzione territoriale del lavoro (“DTL”) ai fini del riconoscimento della c.d. decontribuzione, ovverosia lo sgravio contributivo applicabile sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. Se infatti l’accordo si limita a procrastinare la scadenza originariamente fissata, senza dar luogo ad una rinegoziazione degli importi e/o dei parametri per il calcolo delle erogazioni di secondo livello, non può essere considerato come nuovo accordo e, pertanto, non è necessario il suo deposito presso la DTL.