L’INPS, con messaggio n. 9042/2011, ha chiarito che l’interruzione della gravidanza che si verifica a decorrere dal 180esimo giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi parto. Da ciò ne consegue il riconoscimento da parte dell’Istituto del diritto al congedo di maternità e al trattamento previdenziale connesso. Viceversa, si considera aborto, con conseguente diritto all’indennità di malattia, l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che si verifica entro il 179esimo giorno della gestazione. La data di inizio della gestazione è calcolata conteggiando a ritroso 300 giorni dalla data presunta del parto, senza includerla nel computo.