L’INPS, con messaggio n. 14448/2011, ha fornito alcuni chiarimenti sulla sentenza n. 116/2011 con cui la Corte Costituzionale ha affermato il diritto della lavoratrice, in caso di parto prematuro e di ricovero del bambino in una struttura ospedaliera, di utilizzare il periodo di congedo obbligatorio dall’effettivo ingresso del neonato in famiglia. La medesima facoltà è riconosciuta al padre qualora si avvalga dell’astensione in luogo della madre, per decesso o grave infermità di quest’ultima, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre. Il differimento del congedo è accompagnato dall’offerta della prestazione lavorativa della lavoratrice madre nel periodo di ricovero ospedaliero del neonato. Pertanto l’interessata, prima di riprendere l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, deve acquisire le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro. Se il posticipo è chiesto dal padre, oltre alla consueta documentazione che attesta il diritto in luogo della madre dovrà essere allegata alla domanda la certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura presso la quale è ricoverato il neonato. L’INPS precisa, infine, che il differimento del congedo obbligatorio post-parto non può essere chiesto quando il ricovero del neonato è dovuto non alla prematurità della nascita ma a ragioni del tutto diverse.