L’Inps, con circolare n. 119/10, fornisce indicazioni in merito alle modalità di invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dal datore di lavoro delle attestazioni di malattia, quale ulteriore modalità prevista dal DM del 26 febbraio 2010. A seguito delle recenti modifiche normative, i lavoratori malati che hanno diritto all’indennità economica a carico dell’Inps non sono più tenuti a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico, mentre permane per i dipendenti l’obbligo di recapitare o di trasmettere (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) al datore di lavoro il certificato di malattia in forma cartacea consegnatogli dal medico, entro due giorni dal rilascio. Tale onere può, tuttavia, venir meno laddove i datori di lavoro si avvalgano del nuovo servizio messo loro a disposizione dall’Inps: l’invio degli attestati di malattia a una casella di Pec precedentemente indicata.