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JOBS ACT: AL VIA ALTRI DUE DECRETI ATTUATIVI E PRONTI ALTRI QUATTRO SCHEMI DI DECRETO

Nel tardo pomeriggio dell’11 giugno 2015, si è concluso l’iter di approvazione di altri due decreti attuativi della legge delega n. 183/2014, riguardanti la semplificazione delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I due decreti entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che dovrebbe avvenire a stretto giro.
Di seguito un sintetico riepilogo di contenuti dei due decreti approvati.

A) Semplificazione delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni
Le principali novità introdotte da questo decreto sono le seguenti:

1) superamento salvo eccezioni, delle collaborazioni a progetto e applicazione, dal 1° gennaio 2016, della disciplina del lavoro subordinato a quelle collaborazioni che si concretizzano in prestazioni «esclusivamente personali», «continuative» e «organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» (salvo certificazione dell’assenza di questi requisiti da parte delle apposite commissioni);
2) conferma del limite del 20% di utilizzo del contratto a termine. Se viene superato il limite è espressamente esclusa la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e la violazione comporta una sanzione pari al 50% della retribuzione mensile. Detto importo è destinato al lavoratore;
3) per lo staff leasing è prevista un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite del 20% (sui contratti a tempo indeterminato dell’utilizzatore) all’utilizzo di tale tipologia; 
4) introduzione del contratto di apprendistato scolastico;
5) possibilità per il lavoratore, in caso di necessità di cura per malattie gravi, di richiedere il passaggio al tempo parziale o, in alternativa, alla fruizione del congedo parentale;
6) possibilità (i) per il datore di lavoro di assegnare il lavoratore a qualunque mansione del livello inquadramento (non più solo a mansioni equivalenti); (ii) per il datore di lavoro, in caso di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale o nei casi previsti dai contratti collettivi, di modificare le mansioni fino ad un livello senza modifica della retribuzione; (iii) per datore di lavoro e lavoratore di sottoscrivere accordi individuali in sede protetta che prevedano la modifica sia del livello di inquadramento sia della retribuzione allo scopo di preservare l’occupazione, di acquisire una diversa professionalità o di migliorare le condizioni di vita.  

B) Conciliazione vita-lavoro
Questo decreto prevede interventi a sostegno della maternità ed in particolare sull’utilizzo del congedo parentale facoltativo (per un totale di 6 mesi): quello non retribuito può essere utilizzato fino ai 12 anni di età del bambino (non più fino a 8 anni) e quello retribuito al 30% fino ai 6 anni (prima 3).
Sono arrivati sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche i quattro restanti decreti  attuativi del Jobs Act riguardanti:

(i) la revisione della cassa integrazione, con importanti interventi sulla platea dei destinatari, sulla durata e sull’entità del contributo che deve esse versato dalle aziende,
(ii) le semplificazioni in materia di lavoro, che prevede una maggiore flessibilità sui controlli a distanza, senza necessità di accordo sindacale o passaggio attraverso l’ispettorato del lavoro,
(iii) l’unificazione dei controlli ispettivi, con la creazione dell’Agenzia unica per le attività ispettive, in cui confluirà il personale di Inps, Inail e del Ministero del Lavoro,
(iv) la nascita della nuova agenzia nazionale per le politiche attive e il lavoro (Anpal).

Anche questi schemi dovranno passare attraverso il consueto iter di approvazione.

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