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JOBS ACT: AL VIA I PRIMI DUE DECRETI ATTUATIVI

Jobs Act: al via i primi due decreti attuativi

Nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio 2015, si è concluso l’iter di approvazione dei due decreti attuativi della legge delega n. 183/2014 in tema di contratto a tutele crescenti e disoccupazione involontaria, il cui testo ha formato oggetto di esame da parte della commissione parlamentare.

Lo stesso consiglio dei Ministri ha approvato una prima bozza di decreto per la semplificazione delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, nonché la materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Ai predetti seguiranno, nei prossimi mesi, gli altri decreti di attuazione delle deleghe conferite al Governo, in materia di lavoro.

I decreti legislativi riguardanti il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati entreranno in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che dovrebbe avvenire a stretto giro.

Di seguito un breve riepilogo delle tematiche centrali, sulle quali si prevedono accessi dibattiti che vedranno come protagonisti le parti sociali, gli operatori del settore e, inevitabilmente, i comuni cittadini.

   Approvazione del decreto sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti

Per i lavoratori che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della norma, è prevista, per il caso di licenziamento illegittimo, l’introduzione di un indennizzo economico certo e crescente con l’aumento dell’anzianità di servizio. L’indennità sarà di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità. La disposizione si applicherà anche in caso di licenziamenti collettivi.

La reintegrazione continuerà ad essere applicabile solo in caso di licenziamento discriminatorio o di licenziamento disciplinare per il quale venga provata l’insussistenza del fatto materiale contestato.

   Approvazione del decreto recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati

A decorrere dal mese di maggio 2015, i lavoratori involontariamente disoccupati potranno fruire della c.d. “NASpI”, di durata maggiore della precedente “ASpI”: l’indennità sarà pari alla metà dei periodi contributivi degli ultimi 4 anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

I collaboratori con almeno 3 mesi di versamenti contributivi potranno godere  di un trattamento (c.d. “DIS-COLL”) di durata pari alla metà dei mesi di versamento, fino ad un massimo di 6 mesi.

In via sperimentale per l’anno in corso, a decorrere dal 1° maggio, ai soggetti che, in aggiunta alla NASpI, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, verrà riconosciuto  l’assegno di disoccupazione (c.d. “ASDI”). Il predetto assegno, erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi, è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e verrà corrisposto fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificatamente costituito

   Primo esame del decreto di riordino delle tipologie contrattuali e di revisione delle mansioni

Nella stessa seduta di venerdì 20 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha dato la prima lettura allo schema di decreto di riordino delle  tipologie contrattuali e di revisione delle mansioni.

Gli interventi centrali dello schema di decreto di riordino delle tipologie contrattuali e di revisione delle mansioni saranno l’impossibilità di sottoscrivere nuovi contratti di collaborazione a progetto, l’eliminazione del c.d. “job sharing” e del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nonché la modifica dell’art. 2103 del codice civile, che concederà ai datori di lavoro maggiore flessibilità in tema di jus variandi.

Ecco i punti essenziali del decreto.

Contratti di collaborazione a progetto

A decorrere dall’entrata in vigore del decreto non potranno più essere sottoscritti nuovi contratti di collaborazione a progetto mentre quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza. A decorrere dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve: (i) le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; (ii) le collaborazioni previste nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; (iii) le attività prestate nell’esercizio delle loro funzioni dai componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni e (iv) le prestazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportiva nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Contratto di somministrazione a tempo indeterminato

Il decreto prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando un limite percentuale all’utilizzo pari al 10% calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.

Lavoro accessorio

Viene aumentato il limite dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 Euro, restando comunque nei limiti della no-tax area e introdotta la possibilità per i committenti di comunicare l’inizio della prestazione anche attraverso sms o posta elettronica.

Apprendistato

Il provvedimento mira a semplificare il primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e il terzo livello (alta formazione) riducendone anche i costi a carico del datore al fine di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro.

Part-time

Il decreto (i) circoscrive i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni nel contratto collettivo, il datore può richiedere al prestatore di lavoro lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono concordare clausole elastiche o flessibili e; (ii) in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale, prevede la possibilità per il lavoratore di richiedere il passaggio al part-time.

Mansioni

L’art. 2103 del codice civile viene riscritto. In particolare: (i) in caso di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi il datore di lavoro potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza variare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro) e (ii) viene prevista altresì la possibilità di stipulare, “in sede protetta”, accordi individuali, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

   Primo esame del decreto in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Nella stessa seduta di venerdì 20 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha dato la prima lettura allo schema di decreto relativo alle disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul D. Lgs. n. 151/01 a tutela della maternità e prevede misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in ambiti che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.

Di seguito un breve riepilogo delle tematiche centrali.

Congedo obbligatorio di maternità

In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei cinque mesi; nel caso di ricovero del neonato si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre.

Il decreto prevede un’estensione massima dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali otto anni di vita del bambino a dodici. Quello parzialmente retribuito viene portato dai tre anni di età del bambino a sei anni; quello non retribuito dai sei anni di vita del bambino ai dodici anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall’ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo.

Congedi di paternità

Viene estesa a tutte le categorie di lavoratori la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti e vengono introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

Telelavoro

La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privati che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Viene prevista la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati ai percorsi di protezione debitamente certificati, garantendo l’intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice. Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.

 

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