L’entrata in vigore del decreto legislativo in tema di riordino delle tipologie contrattuali comporta l’abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 61 – 69bis D.Lgs. 276/2003. Le citate disposizioni legislative continueranno pertanto a trovare applicazione per i soli contratti in essere a tale data, mentre non sarà più possibile stipularne di nuovi. Inoltre, a far data dal 1 gennaio 2016, per le collaborazioni che si concretino in «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» troverà applicazione una presunzione di subordinazione, ad eccezione solo de: (i) le collaborazioni disciplinate dalla contrattazione collettiva; (ii) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad un albo; (iii) le attività rese dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; (iv) le collaborazioni rese a favore di società sportive dilettantistiche; (v) le collaborazioni per le quali verrà richiesta, alle commissioni di cui all’art. 76 D. Lgs. 276/2003, la certificazione dell’assenza dei requisiti di subordinazione.
Nel complesso, gli interventi sulle collaborazioni a progetto dovrebbero perseguire la finalità di portare al progressivo superamento della tipologia contrattuale che, forse più di tutte, è stata strumentalizzata per aggirare il vincolo dei rapporti di lavoro subordinato.