Sarebbe vicino alla chiusura il cerchio delle ipotesi sul decreto legislativo che darà vita al contratto a tutele crescenti con la nuova regolamentazione dei licenziamenti. Tra le ipotesi al vaglio del Governo, l’introduzione di un indennizzo minimo per licenziamento economico illegittimo. In caso di giudizio, tale indennizzo partirebbe da 1,5 mensilità per anno di servizio fino a un massimo di 24, con l’introduzione di un indennizzo minimo da far scattare subito dopo il periodo di prova: si starebbe ragionando su 3-4 mensilità. Verrebbe inoltre introdotto anche un indennizzo minimo in caso di conciliazione standard, dove l’indennizzo-base partirebbe da due mensilità fino ad arrivare ad un massimo di 16, con previsione dell’esenzione fiscale per rendere la fase conciliativa più vantaggiosa. Per le imprese sotto i 16 dipendenti, invece, sino ad oggi escluse dall’articolo 18, si ipotizza di farle rientrare comunque nel campo di applicazione delle nuove regole, ma con tutti gli importi degli indennizzi dimezzati. Per i licenziamenti disciplinari la reintegra rimarrà solo se è “insussistente il fatto materiale” grave, venendo meno invece il riferimento ai codici disciplinari contenuti nei contratti collettivi di lavoro.