E’ entrata in vigore il 1° gennaio 2016 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), che per un verso conferma e, per altro verso, introduce una serie di strumenti di riduzione del cuneo fiscale e contributivo incombente sui datori di lavoro. Importanti novità sono state anche introdotte nell’ambito previdenziale e in materia di ammortizzatori sociali.
Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali disposizioni:
Sgravio contributivo | Confermato lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato seppur nella misura del 40% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, fino all’importo massimo di 3.250 Euro annui e per una durata di 24 mesi |
Welfare aziendale | Confermata l’esenzione fiscale per le somme corrisposte ai dipendenti a titolo di premio di risultato, estesa, peraltro, alle prestazioni “riconosciute dal datore volontariamente” o per quelle rese “in conformità di contratti, accordi o regolamenti aziendali” |
Congedo parentale | E’ stata prorogata, per l’anno 2016, la possibilità (i) per le lavoratrici madri dipendenti di richiedere al datore di lavoro la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi dell’infanzia in alternativa alla fruizione del congedo parentale e (ii) per il lavoratore dipendente padre di fruire del congedo facoltativo e obbligatorio. Quest’ultimo è stato aumentato di 2 giorni |
Lavoro autonomo | E’ stata estesa alle lavoratrici madri autonome o imprenditrici la possibilità di godere del beneficio alternativo al congedo parentale previsto per la lavoratrici madri dipendenti. E’ stato istituito un Fondo per la tutela del lavoro autonomo e flessibile |
Invecchiamento attivo | I dipendenti che matureranno il requisito anagrafico per la vecchiaia entro la fine dell’anno 2018 potranno optare, d’intesa con il datore di lavoro, per una riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma, non gravata da oneri fiscali e previdenziali, corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (a carico del datore di lavoro) relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Per i periodi interessati verrà riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata |
Opzione donna | E’ stata introdotta la possibilità, per le lavoratrici, di andare in pensione a 57 o 58 anni e 3 mesi (a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome) in cambio del ricalcolo dell’assegno pensionistico sulla base del criterio contributivo pieno anziché sulla base di quello misto |
Settima salvaguardia | E’ stato esteso fino al 6 gennaio 2017 il termine utile per potermaturare la decorrenza della pensione con i requisiti pre-Fornero |
Cancellazione della penalizzazione | E’ stata eliminata la riduzione percentuale dei trattamenti pensionisticianche per coloro che sono andati in pensione anticipata negli anni 2012, 2013 e 2014 |
Rifinanziamento della CIG in deroga |
Sono stati stanziati i fondi (250milioni) per il rifinanziamento della CIG in deroga per il 2016 |
Anzianità lavorativa effettiva per CIGO connessa ad eventi oggettivamente non evitabili | Il requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni non sarà più richiesto, a prescindere dal settore di competenza dell’azienda, qualora la domanda di integrazione salariale sia dovuta ad eventi oggettivamente non evitabili |
Contratti di solidarietà difensivi |
E’ stato precisato che le norme disciplinanti i contratti di solidarietà difensivi troveranno applicazione per l’intera durata stabilita nei relativi contratti aziendali qualora questi siano stati stipulati entro il 15 ottobre 2015 e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016 |
Promozione dei contratti di solidarietà espansiva | Al fine di favorire il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva, è stato previsto che nei confronti dei lavoratori interessati, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà potranno versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, qualora tale contribuzione non venga già riconosciuta dall’INPS |
Proroga della Dis-Coll | E’ stata prorogata per tutto il 2016, entro specifici limiti di spesa pubblica, la DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 |