E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 9 luglio 2018 la direttiva UE n. 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Nello specifico la direttiva dispone che la durata massima del distacco transanzionale dovrà essere di 12 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Al termine dei 12 mesi, per il principio di parità di trattamento, al lavoratore distaccato dovranno essere garantite tutte le condizioni di lavoro ed occupazionali dello Stato in cui si svolge la prestazione di lavoro. Durante il distacco, al lavoratore distaccato si applicheranno le norme del paese ospitante in materia di retribuzione e lo stesso avrà il diritto di godere delle condizioni di alloggio e delle indennità o dei rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio, in quanto lontano da casa per motivi professionali. Gli Stati Membri dovranno applicare anche i contratti collettivi regionali o di settore, se di ampia portata e rappresentativi. Viene ridotto da 12 a 24 mesi il periodo in cui il lavoratore distaccato mantiene il regime previdenziale del paese di provenienza e si dovranno applicare nei suoi confronti le norme sui periodi massimi di lavoro e minimi di riposo nonché sulla durata dei congedi annuali retribuiti. La normativa amplia l’ambito di applicazione della disciplina anche alle agenzie di somministrazione che decidono di distaccare un lavoratore presso una impresa utilizzatrice avente sede o centro delle proprie attività nel territorio di uno Stato Membro. Gli Stati Membri hanno ora due anni di tempo per adeguare alla direttiva in questione le proprie normative interne, ossia entro il 30 luglio 2020.