Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 settembre 2016, ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo recante, tra gli altri, disposizioni integrative e correttive del D.lsg. n. 81/2015 e del D.Lgs. n. 148/2015. In tema di lavoro accessorio, il decreto prevede che il committente, con un margine di almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, dovrà, a mezzo sms o mail, comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo e la durata dell’impiego accessorio. Inoltre, il committente dovrà indicare il giorno e l’ora di inizio e fine della prestazione lavorativa. Si tratta di una novità volta a contrastare, tramite la tracciabilità dei voucher, i fenomeni di abuso. Al fine di garantire l’effettività degli incisi testé riportati, il decreto impone l’applicazione di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 400 Euro ad un massimo di 2.400 Euro per ogni lavoratore nei confronti dei quali è stata omessa la comunicazione. Ulteriori novità, inoltre, si ravvisano in tema di ammortizzatori sociali. Le principali concernono la possibilità: (a) di trasformare i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno dodici mesi o stipulati prima del 1° gennaio 2016, in espansivi, al fine di garantire la maggiore occupazione, purché non venga prevista una riduzione d’orario superiore a quella concordata; (b) per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva ex art. 6, co. 4, D.L n. 510/1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, entro il limite di 24 mesi; (c) la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi.