Secondo il Ministero la nuova procedura di conciliazione introdotta all’art. 7 della legge 604/1966 potrà riguardare anche altre materie oltre quella specifica del licenziamento. Il Ministero spiega infatti nella circolare n. 3/2012, che, in sede di accordo sulla risoluzione del rapporto, è possibile «addivenire anche alla composizione di altre questioni di natura economia afferenti il rapporto come, ad esempio, le differenze retributive, le ore di lavoro straordinario o il Tfr». La cosa appare possibile, precisa il Ministero, «purché ci sia la piena consapevolezza del lavoratore circa la chiusura definitiva della questione e la sua conseguente inoppugnabilità».