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LAVORO: IN VIGORE IL NUOVO TERMINE PER LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE

In data 22 marzo 2011 è entrato in vigore il D.P.C.M. n. 275/2010. Tale decreto da attuazione all’art. 2, comma 3, della L. n. 241/1990, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del Lavoro. La disposizione è stata voluta al fine di garantire certezza e celerità dei provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla L. n. 69/2009. L’entrata in vigore del D.P.C.M. determina l’applicazione del nuovo termine di 45 giorni per la chiusura del procedimento di convalida presso la Direzione Provinciale del Lavoro previsto in caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001. Secondo tale norma, infatti, la convalida delle dimissioni da parte del servizio ispettivo del lavoro costituisce una condizione di validità delle dimissioni. In sua mancanza, le dimissioni sono pertanto nulle con la conseguenza che la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al risarcimento dei danni, anche se il datore di lavoro non era a conoscenza dello stato di gravidanza o puerperio.
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