La presunzione di subordinazione, introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, non si applica alle collaborazioni (i) per le quali gli accordi collettivi prevedono una specifica disciplina; (ii) prestate nell’esercizio di una professione per cui è necessaria l’iscrizione in un apposito albo nonché (iii) prestate da amministratori e membri di collegi sindacali. Al di fuori di questo elenco, l’unica strada percorribile per evitare l’alea della subordinazione è quella della certificazione dei relativi contratti da parte di commissioni appositamente abilitate dalla legge. La certificazione è nata con il D.Lgs. n. 276/2003 (cd Riforma Biagi) ed ha proprio la funzione di verificare la conformità del contratto alla legge. A fronte della certificazione, infatti, eventuali soggetti terzi interessati a rimuovere gli effetti del provvedimento (come gli ispettori di vigilanza, che potrebbero mirare a una diversa qualificazione del rapporto) non potranno contestare la genuinità della forma contrattuale utilizzata, a meno che non intervenga una sentenza giudiziale che attesti l’erroneità del provvedimento oppure la difformità tra il rapporto inizialmente certificato e quello concretamente svoltosi tra le parti.