L’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione della Legge n. 96/2017, disciplina le prestazioni di lavoro occasionali. Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative rese nel rispetto dei seguenti limiti economici, riferiti tutti all’anno civile di svolgimento delle stesse: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad Euro 5.000; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad Euro 5.000; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore ad Euro 2.500. Le tipologie di prestazioni occasionali previste sono due: il “Libretto Famiglia” (“LF”) ed il contratto di prestazione occasionale (“Cpo”). Al LF, destinato alle persone fisiche “non nell’esercizio di una impresa o di una libera professione”, sono ammesse le seguenti attività: a) piccoli lavori domestici; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Al Cpo possono, invece, ricorrere tutti gli altri utilizzatori ad eccezione di: (i) coloro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; (ii) le imprese del settore agricolo; (iii) le imprese dell’edilizia e di settori affini. Non si può in ogni caso far ricorso al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Con circolare n. 107/2017 dello scorso 5 luglio, l’INPS ha poi reso operativa la piattaforma per l’attivazione delle nuove prestazioni occasionali. In sostanza, con questo intervento legislativo viene reintrodotto l’aggettivo “occasionale”, eliminato nel 2013 dal legislatore dall’art. 70 del D.Lgs 276/2003 che regolamentava il lavoro accessorio