De Luca & Partners

LE REGOLE IN MATERIA DI ISPEZIONI SUL LAVORO (IL SOLE 24 ORE, 25 GIUGNO 2014, SPECIALI – ISPEZIONI SUL LAVORO)

Il Ministero del Lavoro, fin dalla direttiva del 28 settembre 2008, ha sottolineato la centralità di un’attività di vigilanza finalizzata ad una maggiore qualità ed efficacia dell’azione ispettiva. Di seguito, si riepilogano gli obiettivi nonché le principali novità introdotte dal nuovo Codice di comportamento degli ispettori del lavoro (DM 15 gennaio 2014): (i) nel 2014 l’attività ispettiva, come affermato dal ministro Giuliano Poletti, si concentrerà sul contrasto alle false partite Iva ed all’utilizzo irregolare dei collaboratori; (ii) non è più obbligatorio, per l’ispettore, qualificarsi contestualmente all’accesso; (iii) l’azienda ispezionata ha la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato; (iv) ogni fase dell’accertamento deve essere formalizzata (verbalizzazione del primo accesso ispettivo, notifica di un verbale interlocutorio, redazione del verbale unico di accertamento e notificazione); (v) i verbali ispettivi costituiscono prova piena solo per i fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale e da lui compiuti; (vi) il personale ispettivo può adottare il provvedimento di sospensione dell’attività aziendale in caso di pericolo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di impiego di personale irregolare (ossia non risultante dalla documentazione obbligatoria) in una percentuale pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro: (vii) la sanzione da pagare per la violazione commessa viene ridotta se saldata entro 60 giorni; (viii) il verbale unico di accertamento può essere contestato entro 30 giorni dalla notificazione mediante scritti difensivi o richiesta di audizione all’Autorità deputata ad emettere l’ordinanza.
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